La Legge Stanca, normativa per l’accessibilità dei siti web in Italia sancisce, tra gli obblighi nei confronti di enti pubblici e soggetti privati con fatturato annuo superiore ai 500 milioni di euro, la redazione e pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, un documento fondamentale per attestare la conformità dei propri touchpoint digitali ai requisiti di legge.
Quali sono le pagine del sito web da analizzare per la dichiarazione di accessibilità? Cosa deve contenere la dichiarazione di accessibilità? Quali sono i touchpoint coinvolti e come si redige in modo corretto? Qual è lo scopo della dichiarazione di accessibilità?
In questo articolo, risponderemo alle domande più frequenti con un approccio pratico e operativo, per preparare la tua azienda alla dichiarazione di accessibilità e la prossima scadenza per il 2026 prevista per il 23 settembre.
In questa pagina:
Cos’è la Dichiarazione di Accessibilità e qual è il suo scopo
La dichiarazione di accessibilità è un documento ufficiale che descrive il livello di conformità di un sito web o di un’applicazione mobile ai requisiti previsti dalla legge sull’accessibilità dei siti web (in Italia, il Decreto legislativo 106/2018 in recepimento della Direttiva UE 2016/2102). Il 23 settembre di ogni anno è la scadenza ultima per redigere e pubblicare la dichiarazione di accessibilità sui propri touchpoint.
La dichiarazione:
- informa gli utenti sul grado di accessibilità del sito o app
- elenca eventuali contenuti non accessibili e relative motivazioni
- fornisce un canale per segnalare problemi o richiedere alternative accessibili
- deve essere aggiornata periodicamente, almeno una volta all’anno.
In sintesi, la dichiarazione di accessibilità è lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni ed i soggetti privati rendono pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari. (Fonte: AgID)

Dichiarazione di Accessibilità: quali sono le pagine di un sito web da analizzare?
Partiamo dal presupposto che analizzare tutti i contenuti di un sito web e dichiararne la relativa accessibilità è per lo più impossibile. Quello che possiamo e dobbiamo fare è identificare un campione significativo e rappresentativo dell’intero sito che prenda in considerazione i flussi ed i contenuti più rilevanti.
La dichiarazione deve riflettere le caratteristiche di accessibilità del sito nel suo complesso, quindi è necessario considerare le pagine più significative. In generale, si dovrebbe includere:
- Homepage: La pagina principale, essenziale per la percezione generale del sito.
- Pagine con i contenuti maggiormente rilevanti: Le pagine che offrono le informazioni più importanti, come le informazioni sui servizi, i contatti, ecc. Si tratta di pagine sulle quali potrebbe convogliare una maggiore quota di traffico e di conseguenza una “maggiore esposizione” al pubblico.
- Pagine di accesso: Se il sito richiede l’accesso, analizzare le pagine di login e registrazione.
- Pagine di gestione: Se il sito offre la possibilità di gestire l’account, le pagine di gestione account devono essere considerate.
- Pagine di navigazione: Le pagine utilizzate per muoversi all’interno del sito (ad esempio, le pagine di ricerca, le liste di prodotti, ecc.).
- Pagine con interazioni complesse: Le pagine con form, moduli o altre interazioni complesse.
- Eventuali aree di documentazione: Se sono presenti aree di documentazione (ad esempio, FAQ, manuali), devono essere analizzate.
L’obiettivo è garantire che l’esperienza utente sia accessibile in tutte le fasi di interazione con il sito, non solo nei contenuti informativi.
Per quali tipologie di touchpoint digitale deve essere pubblicata la Dichiarazione di Accessibilità
Non solo siti web: la normativa si applica a tutti i touchpoint digitali attraverso cui l’utente interagisce con l’organizzazione. Ecco un elenco non esaustivo:
- Siti web istituzionali o commerciali
- App mobile (iOS e Android)
- Piattaforme intranet o extranet
- Software online a uso pubblico o aziendale
Se il touchpoint è fruibile da utenti esterni o interni, e rientra in un processo rilevante per l’erogazione di servizi, deve rispettare gli standard di accessibilità e avere una dichiarazione dedicata.

Chi è obbligato alla pubblicazione della Dichiarazione di Accessibilità
I soggetti obbligati, secondo la Legge Stanca ed il Decreto Semplificazioni, a presentare annualmente una dichiarazione di accessibilità sono quelli indicati nel comma 1 dell’art. 3 della Legge 4/2004:
- Pubbliche Amministrazioni
- Enti pubblici economici
- Società controllate da enti pubblici
- Aziende private che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.
Per quanto riguarda le aziende private è importante chiarire un aspetto. Con l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act, l’obbligo di redigere la dichiarazione di accessibilità rimane solo per i siti di soggetti privati che rientrano nella Legge Stanca e che non rientrano nell’EAA. Questo si evince nel comma 3 dell’art. 25 del Decreto 82/2022:
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
In altre parole
- Se sei un’azienda privata con fatturato superiore ai 500 milioni di euro e non hai un sito e-commerce oppure non eroghi servizi bancari, o altro servizio indicato nel Decreto 82/2022, devi garantire l’accessibilità del tuo sito web e redigere la dichiarazione di accessibilità, sulla base di quanto stabilito dalla Legge Stanca.
- Se sei un’azienda privata che eroga servizi bancari o di e-commerce, o altro servizio indicato nel Decreto 82/2022, sarai tenuto a garantire l’accessibilità dei servizi senza in questo caso essere obbligata alla dichiarazione di accessibilità.
Nel settore privato, la responsabilità riguardante la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, inclusi i contenuti dichiarati, è del soggetto erogatore (artt. 3, comma 1 bis, e 9 L. 4/2004). A quest’ultimo spetta, quindi, una corretta organizzazione di persone e mezzi al fine di adempiere agli obblighi di accessibilità, sullo stesso incombenti.
Nella Pubblica Amministrazione, il soggetto responsabile del processo di compilazione della dichiarazione di accessibilità dei siti web, e di quanto iscritto al suo interno è il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) previsto dall’art. 17 del Codice di Amministrazione Digitale.

Dichiarazione di Accessibilità per i privati: come redigerla
Le modalità di redazione e pubblicazione della dichiarazione di accessibilità variano a seconda che si tratti di aziende private o della Pubblica Amministrazione. Noi esamineremo il processo da seguire per quanto riguarda la redazione della dichiarazione di accessibilità per i privati.
I soggetti erogatori privati devono pubblicare la dichiarazione di accessibilità (art. 3-quater, comma 1 della Legge 4/2004) per ciascun sito web e app che eroghi servizi digitali al pubblico. Devono, inoltre, aggiornare le dichiarazioni periodicamente, prevedendo al loro interno le modalità ed i riferimenti per consentire le segnalazioni di inaccessibilità da parte dell’utenza.
Per la redazione della dichiarazione di accessibilità, AgID mette a disposizione del soggetto erogatore privato un modello da poter personalizzare per la sua compilazione. i soggetti privati devono basarsi sul modello fornito dall’Agenzia per l’Italia Digitale e riportato nell’Allegato 1 delle Linee Guida AgID.
Per la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, il soggetto erogatore privato può decidere di orientarsi verso
- La pubblicazione della dichiarazione come pagina HTML all’interno del sito
- La pubblicazione della dichiarazione in formato PDF, prestando ovviamente attenzione a garantire l’accessibilità del documento PDF stesso.
Il modello di dichiarazione di accessibilità fornito da AgID, una volta compilato e utilizzato per redigere la dichiarazione di accessibilità, va conservato ed esibito all’Agenzia solo su richiesta.

Qual è il contenuto della Dichiarazione di Accessibilità
La dichiarazione di accessibilità si compone di due sezioni:
La prima sezione presenta i contenuti previsti dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523:
- Stato di conformità
- Dichiarazione di contenuti, sezioni e funzioni non accessibili, in caso di non conformità parziale o totale
- Indicazione del Meccanismo di feedback e recapiti dell’amministrazione
- Procedura di attuazione (Difensore Civico Digitale)
Per la compilazione della prima sezione è necessario:
- Aver condotto dei controlli di accessibilità del sito web o dell’applicazione mobile
- Modello di autovalutazione fornito da AgID. Sulla base delle linee guida AgID, abbiamo strutturato un template per la redazione della dichiarazione di accessibilità pronto all’uso da arricchire con le informazioni della tua azienda
- Aver predisposto un meccanismo di feedback
La seconda sezione invece è composta da:
- Informazioni sul sito o applicazione mobile
- Data di pubblicazione del sito web o dell’applicazione mobile
- Indicare se sono stati effettuati Test di Usabilità
- Conoscere, se utilizzati, il tipo di Content Management System per i siti web, o il framework utilizzato per lo sviluppo delle APP mobili
- Informazioni sull’amministrazione
- Numero di dipendenti con disabilità
- Numero di postazione di lavoro per dipendenti con disabilità
Esaminando più nel dettaglio il contenuto della dichiarazione di accessibilità troviamo:
- Intestazione: sezione introduttiva nella quale l’ente o l’azienda dichiara formalmente il proprio impegno a garantire l’accessibilità del sito web o dell’app mobile, in conformità alla normativa vigente, ovvero la Legge 4/2004, conosciuta anche come “Legge Stanca”.
- Stato di conformità: sezione nella quale il soggetto erogatore dichiara il livello di conformità della proprietà digitale, in base ai requisiti previsti dalle WCAG 2.1 livello AA (equivalenti alla norma UNI EN 301549). Lo stato di conformità può essere dichiarato solo dopo aver condotta una verifica di accessibilità del sito. I livelli di conformità sono tre:
- Conforme: se sono pienamente rispettate tutte le prescrizioni della norma o della specifica tecnica, senza alcuna eccezione
- Parzialmente conforme: se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione. Almeno 26 su 50 criteri di successo dovranno essere soddisfatti per dichiarare il touchpoint parzialmente conforme
- Non conforme: se non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica.
- Contenuti non accessibili:In questa sezione devono essere riportati i contenuti o le funzionalità che, al momento della dichiarazione, non risultano accessibili. Le motivazioni possono rientrare in una delle seguenti categorie:
- inosservanza della legge 4/2004
- onere sproporzionato; ovvero; circostanza di fatto o di diritto che rappresenta, nei casi previsti dall’art. 3-ter, comma 2, legge n. 4 del 2004, una deroga alle prescrizioni fissate dalla stessa legge in materia di accessibilità che deve fondarsi esclusivamente su motivazioni legittime e adeguatamente giustificate.
- contenuti non rientranti nell’ambito della legislazione applicabile.
Se non applicabile, questa sezione può essere tralasciata.
- Redazione della dichiarazione di accessibilità: sezione nella quale riportare la data della prima dichiarazione di accessibilità o suo successivo aggiornamento. AgID suggerisce di riesaminare periodicamente la dichiarazione (almeno con cadenza annuale) o comunque ogni volta che sussistono modifiche sostanziali (strutturali, funzionali, tecnologiche o di layout) che potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti di accessibilità.
- Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore: in questa sezione vanno indicate le modalità a disposizione degli utenti per segnalare al soggetto erogatore problemi di accessibilità web (meccanismo di feedback) e i recapiti del responsabile delle segnalazioni.
- Modalità di invio delle segnalazioni all’AgID: riporta il link al sito di AgID al quale l’interessato può rivolgersi dopo 30 giorni senza risposta.
- Informazioni sul sito / applicazione mobile: sezione nella quale sono incluse informazioni relative a data di pubblicazione del sito o app, l’eventuale svolgimento di test di usabilità, il CMS utilizzato (per i siti web) e, nel caso di app mobile, la compatibilità con sistemi operativi come Android e/o iOS.
- Informazioni sulla struttura: sezione nella quale si inseriscono le informazioni sul numero dei dipendenti con disabilità presenti in azienda e sul numero di postazioni di lavoro a loro dedicate.
Dove pubblicare la Dichiarazione di Accessibilità
Come specificato da AgID, la pubblicazione dello stato di accessibilità di un sito o App avviene attraverso l’esposizione da parte del soggetto (art. 3 comma 1-bis della L. 4/2004) di un link che rimanda alla dichiarazione, compilata in base al modello allegato 1 alle specifiche Linee Guida AgID, collocandolo:
- Per i siti web all’interno del footer, indicando la label “Dichiarazione di accessibilità” o “Accessibilità” e rinviando o a una pagina contenente la Dichiarazione di accessibilità o a una pagina contenente ulteriori informazioni, tra cui il collegamento alla Dichiarazione di accessibilità
- Per le applicazioni mobile, nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store e nel relativo sito web del soggetto erogatore

Quando pubblicare la Dichiarazione di Accessibilità
A partire dal 2023, la dichiarazione di accessibilità per i privati titolari di siti web e applicazioni mobile deve essere rilasciata e aggiornata entro il 23 settembre di ogni anno.
Ogni dichiarazione ha validità annuale dal 24 settembre dell’anno corrente al 23 settembre dell’anno successivo.
La mancata pubblicazione determina un inadempimento normativo con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004. (Fonte: AgID)
FAQ Dichiarazione di Accessibilità
I soggetti obbligati sono quelli indicati nel comma 1 dell’art. 3 della Legge 4/2004:
–Pubbliche Amministrazioni
–Enti pubblici economici
–Società controllate da enti pubblici
–Aziende private che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.
Si intende la data in cui è stato ufficialmente reso disponibile online il sito web all’utenza destinataria, sia nel caso di un nuovo sito che di un intervento di aggiornamento strutturale al back end o front-end.
Per la redazione della dichiarazione di accessibilità, AgID mette a disposizione del soggetto erogatore privato un modello da poter personalizzare per la sua compilazione. i soggetti privati devono basarsi sul modello fornito dall’Agenzia per l’Italia Digitale e riportato nell’Allegato 1 delle Linee Guida AgID.
La conformità, parziale conformità o non conformità, si desume attraverso il conteggio dei punti di controllo (norma UNI CEI EN 301549 vigente) soddisfatti o meno nell’ ambito dei criteri applicabili.
Un sito web o applicazione mobile è:
-conforme se vengono soddisfatti tutti i criteri della norma o della specifica tecnica.
-parzialmente conforme se vengono soddisfatti 26 criteri su 50 in quanto, la parziale conformità si ha nel momento in cui viene rispettata la maggior parte delle prescrizioni della normazione o della specifica tecnica.
-non conforme se vengono violati la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica
La responsabilità per quanto riguarda la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità per i privati, inclusi i contenuti dichiarati, è del soggetto erogatore (artt. 3, comma 1 bis, e 9 L. 4/2004). A quest’ultimo spetta, quindi, una corretta organizzazione di persone e mezzi al fine di adempiere agli obblighi di accessibilità, sullo stesso incombenti.